Palermo: cedimento di una grata in via Crociferi, Comune condannato a risarcire oltre 43mila euro
Un uomo è precipitato in un cavedio di circa 6 metri. Il Tribunale ha ritenuto responsabile il Comune per mancata custodia e segnalazione.
La terza sezione civile del Tribunale di Palermo ha condannato il Comune a risarcire con oltre 43mila euro un cittadino che il 5 marzo 2024 è precipitato a causa del cedimento di una grata in via Crociferi. L'uomo è caduto in un cavedio profondo circa sei metri, è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale, riportando una frattura vertebrale, dieci giorni di prognosi e danni permanenti.
Dinamica dell'incidente e soccorsi
Secondo la ricostruzione contenuta nel procedimento, la vittima stava camminando sul marciapiede quando la grata ha ceduto facendolo precipitare nel vano sottostante. I vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero e il successivo trasporto in ospedale. Le lesioni documentate includono una frattura vertebrale e conseguenze che il giudice ha ritenuto comportare anche danni permanenti.
Rimpallo di responsabilità e motivazione della sentenza
Durante il processo Comune ed Enel si sono rimpallati le responsabilità: il Comune sosteneva che la grata fosse a servizio di impianti elettrici e quindi di competenza di Enel, mentre Enel ha affermato che trattandosi di area pubblica la manutenzione spettava al Comune. Il Tribunale ha però ritenuto responsabile il Comune, qualificandolo quale proprietario e custode dell'area pubblica, inadempiente nell'obbligo di garantire la sicurezza e nel segnalare il pericolo. È stata invece esclusa la responsabilità di Enel, ritenuta priva di controllo sulla grata e sull'area, avendo competenza solo sui cavi interrati.
La vittima era assistita dagli avvocati Claudio Pandolfini e Francesco Paolo Cardullo, che hanno ottenuto il riconoscimento del risarcimento da parte della terza sezione civile.
Implicazioni pratiche
La sentenza sottolinea l'obbligo degli enti locali di garantire la manutenzione e la sicurezza delle aree pubbliche di loro proprietà, nonché di adottare misure di segnalazione in presenza di potenziali pericoli. Per casi analoghi la decisione offre un precedente pratico sulla distinzione tra competenze del proprietario dell'area e controlli tecnici esercitati da fornitori di servizi sotterranei.
Resta al momento circoscritto alla controversia il profilo relativo ad eventuali impugnazioni o sviluppi successivi alla sentenza, non richiamati negli atti consultati.
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